Accesso civico

 

Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza: Massimo Faranda
Ruolo: Responsabile Compliance e Risk Management
E-mail: accessocivico@romaeur.it
Telefono: 06-54251

  Atto di nomina Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

 

La disciplina prevista dal Decreto Legislativo n.33/2013, come modificato dal Decreto Legislativo n.97/2016, consente a chiunque di accedere ai dati e documenti della Società, distinguendo tra:

1) Accesso civico semplice (art. 5, comma 1): diritto di chiunque di chiedere ed ottenere documenti, informazioni o dati oggetto di pubblicazione obbligatoria nei casi in cui sia omessa la loro pubblicazione;
2) Accesso civico generalizzato (art. 5, comma 2):diritto di chiunque di accedere a dati e a documenti, detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall’art.5-bis d.lgs.n.33/2013.

♦ Accesso civico semplice

È il diritto di chiunque di richiedere documenti, informazioni e/o dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs.n.33/2013 nel caso in cui EUR S.p.A. ne abbia omesso la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale.
L’accesso civico semplice è quindi circoscritto ai soli documenti, informazioni e/o dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa in materia di trasparenza e costituisce un rimedio alla mancata osservanza degli obblighi di pubblicazione imposti dalla normativa.

Come presentare l’istanza:
L’istanza è gratuita e la sua presentazione non è soggetta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente né deve essere motivata.
L’istanza va presentata preferibilmente mediante l’utilizzo del modulo sotto riportato, da inviare - unitamente alla scansione del documento di identità in corso di validità dell’istante - al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di EUR S.P.A., ai seguenti recapiti:

· Posta Elettronica Certificata: eurspa@pec.it;

· Posta elettronica: accessocivico@romaeur.it.

Modulo di richiesta di accesso civico semplice
PDF icon Modulo di richiesta di accesso civico semplice

 

La risposta

La Società, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla ricezione dell’istanza, provvede:
· nel caso di mancata pubblicazione - a pubblicare sul proprio sito web istituzionale il contenuto richiesto.

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, in riscontro all’istanza pervenuta, trasmette all’istante il collegamento ipertestuale della pubblicazione effettuata;
· nel caso in cui il documento, l’informazione o il dato oggetto di istanza sia già pubblicato sul sito web istituzionale - il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza comunica all’istante il relativo collegamento ipertestuale.

Rigetto totale o parziale all’istanza di accesso civico semplice o mancata risposta:
Nei casi di rigetto, totale o parziale, della istanza di accesso civico semplice ovvero di ritardo nella risposta/mancata risposta, l’istante può ricorrere al titolare del potere sostitutivo di cui all’art.2 comma 9-bis della L.241/1990 e s.m.i. inoltrando il ricorso, preferibilmente mediante compilazione del modulo sotto riportato, unitamente alla scansione del documento di identità in corso di validità del ricorrente ai seguenti recapiti:

· Posta Elettronica Certificata: eurspa@pec.it;

· Posta elettronica: protocollo@romaeur.it.

Modulo di ricorso al titolare del potere sostitutivo
PDF icon Modulo di ricorso al titolare del potere sostitutivo

Titolare del potere sostitutivo: avv. Andrea Nicoletti

Ruolo: Responsabile funzione Affari Legali e societari

PEC: eurspa@pec.it
Telefono: 06-54251

♦ Accesso civico generalizzato

È il diritto di chiunque di accedere a dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del d.lgs.n.33/2013, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall’art.5-bis del citato decreto.

Come presentare l’istanza:

L’istanza non è soggetta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata ed è gratuita, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall’art.5-bis d.lgs.n.33/2013.
L’istanza va presentata, preferibilmente, attraverso l’utilizzo del modulo sotto riportato da trasmettere, unitamente alla scansione del documento di identità in corso di validità dell’istante, ai seguenti recapiti:

· Posta Elettronica Certificata: eurspa@pec.it;

· Posta elettronica: accesso_civicogeneralizzato@romaeur.it;

· Posta elettronica: protocollo@romaeur.it.

Modulo di richiesta di accesso civico generalizzato
PDF icon Modulo di richiesta di accesso civico generalizzato

L’istanza di accesso civico generalizzato deve essere indirizzata alla Funzione aziendale di EUR S.p.A. che detiene i dati o i documenti oggetto di istanza; Funzioni aziendali reperibili nella sezione “Organizzazione/Articolazione degli uffici”.

Risposta

La Società, se ritiene accoglibile la richiesta presentata, provvede entro il termine di 30 (trenta) giorni, a comunicare i dati o i documenti richiesti, fatta eccezione nel caso in cui vi siano controinteressati, ai quali è concesso un termine di 10 (dieci) giorni per presentare motivata opposizione.
In tale periodo di tempo, i termini per la conclusione del procedimento sono sospesi (art.5, comma 5, d.lgs.n.33/2013).

Esclusioni e limiti all’accesso civico generalizzato
La regola della generale accessibilità è temperata dalla previsione di eccezioni poste a tutela di interessi pubblici e privati che possono subire un pregiudizio dalla diffusione generalizzata di talune informazioni. Ai sensi dell’art.5-bis, commi 1, 2 e 3 del d.lgs.n.33/2013 e s.m.i. si possono distinguere due tipi di eccezioni:

Eccezioni assolute (art. 5-bis, comma 3):
a) Segreto di Stato;
b) Altri casi di divieto di accesso o divulgazione previsti dalla legge, ivi compresi i casi in cui l’accesso è subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti, inclusi quelli di cui all’art.24, comma 1, della legge n.241/1990.

Limiti (eccezioni relative o qualificate) (art. 5-bis, commi 1 e 2, d.lgs.n.33/2013):
Diniego necessario

  • per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi pubblici inerenti a:

a) La sicurezza pubblica e l’ordine pubblico;
b) la sicurezza nazionale;
c) la difesa e le questioni militari;
d) le relazioni internazionali;
e) la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato;
f) la conduzione di indagini sui reati ed il loro perseguimento;
g) il regolare svolgimento di attività ispettive;

  • per evitare un pregiudizio concreto alla tutela dei seguenti interessi privati:

a) la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia;
b) la libertà e la segretezza della corrispondenza;
c) gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto di autore e i segreti commerciali.

Se i limiti sopra riportati riguardano soltanto alcuni dati o alcune parti del documento oggetto di istanza di accesso civico generalizzato, sarà consentito l’accesso parziale agli altri dati o alle altre parti del documento.

Rigetto, totale o parziale, dell’istanza o mancata risposta

In caso di diniego totale o parziale all’accesso o di mancata risposta entro il termine di legge, l’istante può presentare richiesta di riesame al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, attraverso l’utilizzo del modulo sotto riportato da trasmettere - unitamente alla scansione del documento di identità in corso di validità dell’istante - ai seguenti recapiti:

· Posta Elettronica Certificata: eurspa@pec.it;

· Posta elettronica: rpct@romaeur.it.

Modulo di richiesta di riesame
PDF icon Modulo di richiesta di riesame

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza provvede, entro il termine di 20 (venti) giorni, ad esaminare e decidere in merito alla richiesta di riesame, fornendo opportuna ed adeguata motivazione.
In caso di diniego all’accesso, formulata ai sensi dell’art.5-bis, comma 2, lett a) d.lgs.n.33/2013, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, sentito il Garante per la protezione dei dati personali che si pronuncia entro dieci giorni dalla richiesta, provvede all’adozione del provvedimento finale sull’istanza di accesso civico generalizzato.
Dalla comunicazione del Garante, il termine per l’adozione del provvedimento da parte del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza viene sospeso fino al ricevimento del parere e comunque per un periodo non superiore ai predetti 10 (dieci) giorni. Avverso la decisione della Società o, in caso di richiesta di riesame avverso la decisione del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, il richiedente può proporre ricorso al TAR ai sensi dell’art.116 del Codice del processo amministrativo.

PDF icon Regolamento Accesso civico semplice e generalizzato

 

♦ Registro degli accessi

La Determinazione ANAC n.1309 del 28 dicembre 2016, di adozione delle “Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all’art.5 co.2 del d.lgs.n.33/2013” prevede l'istituzione e la pubblicazione di un registro delle richieste di accesso presentate per tutte le tipologie, che ne contenga l'elenco, l'oggetto, la data, l'esito e la data della decisione.

 
 
 
 
 
Ultimo aggiornamento: 
15-05-2024