Accesso civico

 

Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza: Massimo Faranda
Ruolo: Responsabile Compliance e Risk Management
E-mail: accessocivico@romaeur.it
Telefono: 06-54251

  Atto di nomina Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

 

La disciplina prevista dal Decreto Legislativo n. 33/2013, come modificato dal Decreto Legislativo n. 97/2016, consente a chiunque di accedere ai dati e documenti della Società, distinguendo tra:

1) Accesso civico semplice (art. 5, comma 1): il diritto di chiunque di chiedere ed ottenere documenti, informazioni o dati oggetto di pubblicazione obbligatoria nei casi in cui sia omessa la loro pubblicazione;
2) Accesso civico generalizzato (art. 5, comma 2): il diritto di chiunque di accedere a dati e a documenti, detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall’art. 5-bis D.Lgs. 33/2013.

♦ Accesso civico semplice

Come presentare l’istanza:
L’istanza è gratuita e può essere presentata solo per documenti, informazioni o dati la cui pubblicazione è obbligatoria. La stessa non è soggetta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente né deve essere motivata.
Va presentata mediante l’utilizzo del modulo sotto riportato da inviare, unitamente alla scansione del documento di identità, in corso di validità, del richiedente, al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza al seguente indirizzo di posta elettronica: accessocivico@romaeur.it, specificando nell’oggetto che trattasi di istanza di accesso civico semplice.

Modulo di richiesta di accesso civico semplice
PDF icon Modulo di richiesta di accesso civico semplice

Titolare del potere sostitutivo: avv. Andrea Nicoletti
Ruolo: Responsabile Affari Legali

La risposta
La Società entro il termine di trenta giorni dalla istanza provvede, nel caso di mancata pubblicazione, a pubblicare sul proprio sito istituzionale il contenuto richiesto. Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, in riscontro, trasmette al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.
Nel caso in cui il documento, l’informazione o il dato richiesto sia già pubblicato, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nel medesimo termine di trenta giorni, comunica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale al sito istituzionale.
Nei casi di rigetto, totale o parziale, della richiesta di accesso civico semplice ovvero di ritardo nella mancata risposta entro i termini, il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo di cui all’art. 2 comma 9-bis della L.241/1990 e s.m.i. inoltrando il ricorso, preferibilmente, mediante compilazione del modulo sotto riportato, secondo le modalità ivi indicate.

Modulo di ricorso al titolare del potere sostitutivo
PDF icon Modulo di ricorso al titolare del potere sostitutivo

 

♦ Accesso civico generalizzato

Come presentare l’istanza:
La richiesta non è soggetta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata ed è gratuita, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall’art. 5-bis D.Lgs. 33/2013.
L’istanza va presentata, preferibilmente, attraverso l’utilizzo del modulo sotto riportato da inviare, unitamente alla scansione del documento di identità, in corso di validità, del richiedente al seguente indirizzo di posta elettronica: accesso_civicogeneralizzato@romaeur.it

Modulo di richiesta di accesso civico generalizzato
PDF icon Modulo di richiesta di accesso civico generalizzato

Risposta
La Società, se ritiene accoglibile la richiesta presentata, provvede entro il termine di trenta giorni, a comunicare i dati, le informazioni o i documenti richiesti, fatta eccezione nel caso in cui vi siano controinteressati, ai quali è concesso un termine di dieci giorni per presentare motivata opposizione. In tale periodo di tempo, i termini per la conclusione del procedimento sono sospesi (art. 5, comma 5, D.Lgs. 33/2013).

Esclusioni e limiti all’accesso civico generalizzato
La regola della generale accessibilità è temperata dalla previsione di eccezioni poste a tutela di interessi pubblici e privati che possono subire un pregiudizio dalla diffusione generalizzata di talune informazioni.
Ai sensi dell’art. 5-bis, commi 1, 2 e 3 del D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. si possono distinguere due tipi di eccezioni:

Eccezioni assolute (art. 5-bis, comma 3):
a) Segreto di Stato;
b) Altri casi di divieto di accesso o divulgazione previsti dalla legge, ivi compresi i casi in cui l’accesso è subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti, inclusi quelli di cui all’art 24, comma 1, della legge n. 241/1990.

Limiti (eccezioni relative o qualificate) (art. 5-bis, commi 1 e 2):
Diniego necessario

  • per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi pubblici inerenti a:

a) La sicurezza pubblica e l’ordine pubblico;
b) la sicurezza nazionale;
c) la difesa e le questioni militari;
d) le relazioni internazionali;
e) la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato;
f) la conduzione di indagini sui reati ed il loro perseguimento;
g) il regolare svolgimento di attività ispettive;

  • per evitare un pregiudizio concreto alla tutela dei seguenti interessi privati:

a) la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia;
b) la libertà e la segretezza della corrispondenza;
c) gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto di autore e i segreti commerciali.

Se i limiti sopra riportati riguardano soltanto alcuni dati o alcune parti del documento richiesto, sarà consentito l’accesso parziale agli altri dati o alle altre parti del documento.

Rigetto, totale o parziale, dell’istanza o mancata risposta
In caso di diniego totale o parziale all’accesso o di mancata risposta entro il termine di legge, il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, attraverso l’utilizzo del modulo sotto riportato al seguente indirizzo di posta elettronica: rpc@romaeur.it

Modulo di richiesta di riesame
PDF icon Modulo di richiesta di riesame

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza provvede, entro il termine di venti giorni, ad esaminare e decidere in merito alla richiesta di riesame, fornendo opportuna ed adeguata motivazione.
In caso di diniego ai sensi dell’art 5-bis, comma 2, lett a) D.Lgs. 33/2013, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, che si pronuncia entro dieci giorni dalla richiesta, provvede all’adozione del provvedimento. Dalla comunicazione del Garante, il termine per l’adozione del provvedimento da parte del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza viene sospeso fino al ricevimento del parere e comunque per un periodo non superiore ai predetti dieci giorni.
Avverso la decisione della Società o, in caso di richiesta di riesame avverso la decisione del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, il richiedente può proporre ricorso al TAR ai sensi dell’art 116 del Codice del processo amministrativo.

PDF icon Regolamento Accesso civico semplice e generalizzato

 

♦ Registro degli accessi

La Determinazione ANAC n.1309 del 28 dicembre 2016, di adozione delle “Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all’art. 5 co. 2 del D.Lgs. 33/2013” prevede l'istituzione e la pubblicazione di un registro delle richieste di accesso presentate per tutte le tipologie, che ne contenga l'elenco, l'oggetto, la data, l'esito e la data della decisione.

 
 
 
 
 
Ultimo aggiornamento: 
15-02-2024